DECADENZA

Nel diritto civile, la decadenza indica la perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa dell'infruttuoso decorso del termine perentorio stabilito dalla legge per il compimento di un atto (artt. 2964 ss., c.c.). La decadenza può essere legale o convenzionale, a seconda che sia prevista dalla legge o dalla volontà delle parti; in quest'ultimo caso, però, il termine di decadenza deve essere tale da non rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto e deve avere ad oggetto un diritto disponibile. Nel diritto processuale civile, penale e amministrativo, la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare una determinata facoltà, a causa dell'inutile decorso del termine previsto per il compimento di un atto o per l'esercizio del diritto o della facoltà (artt. 152, 182, 269, 361, 530, 821, c.p.c.; artt. 173, 585, c.p.p.; art. 21, L. 6.12.1971, n. 1034). Nel diritto amministrativo, la decadenza designa anche la sanzione prevista in caso di inosservanze o inadempimenti degli obblighi gravanti sul titolare di una concessione o di una autorizzazione.