ESTINZIONE DELLA PENA

Le cause di estinzione della pena estinguono la punibilità in concreto, determinando l'impossibilità di applicare la pena al reo, dopo che la sentenza penale di condanna sia divenuta definitiva. In particolare, sono cause di estinzione della pena: l'amnistia impropria (art. 151, c.p.), la morte del reo dopo la condanna (art. 171, c.p.), la prescrizione della pena (artt. 172, 173, c.p.), l'indulto (art. 174, c.p.), la grazia (art. 174, c.p.), la liberazione condizionale (artt. 176, 177, c.p.) e, con riferimento alle sole pene accessorie o agli effetti penali della condanna, la riabilitazione (artt. 178-181, c.p.). Oltre a tali cause generali di estinzione della pena, sono previste cause speciali di estinzione della pena con riferimento a singole fattispecie criminose.