EVENTO

L'evento, in diritto penale, può essere considerato come il risultato della condotta criminosa. Intorno al significato specifico del termine evento, però, sono sorte due diverse concezioni: la concezione naturalistica e la concezione giuridica. Secondo i sostenitori della concezione naturalistica, l'evento consiste nell'effetto naturale della condotta illecita, distinta da quest'ultima sia logicamente sia cronologicamente, ma legata ad essa mediante un nesso di causalità: di conseguenza, non tutti i reati presuppongono necessariamente la realizzazione di un evento (c.d. reati di mera condotta). Al contrario, i sostenitori della concezione giuridica definiscono l'evento come l'effetto offensivo della condotta, cioè come la lesione o la messa in pericolo del bene tutelato dalla norma giuridica: così concepito, l'evento è un elemento insito in tutti i reati. In verità, le due concezioni sono entrambe valide, in quanto il termine evento viene utilizzato dal legislatore penale talvolta in senso naturalistico (come accadimento naturale) e talaltra in senso giuridico (come offesa al bene giuridico tutelato).