FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Il reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche è il reato previsto nell'art. 617 sexies, c.p., a norma del quale: "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da 1 a 4 anni (comma I)". La pena è della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.