FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE

Il reato di falso giuramento della parte è previsto nell'art. 371, c.p., a norma del quale: "chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (comma I). Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile (comma II). La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (comma III)".