FLAGRANZA

La flagranza indica lo stato di "chi viene colto nell'atto di commettere il reato" o, "subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (art. 382, c.p.p.). La flagranza è uno dei presupposti dell'arresto effettuato, di regola, dalla polizia giudiziaria ex artt. 380 ss., c.p.p.