FRODE INFORMATICA
Il reato di frode informatica è previsto dall'art. 640 ter, c.p., a norma del quale: "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertitenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 (comma I). La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 (Truffa), ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema (comma II). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante (comma III)".
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