IMPUGNAZIONE

L'impugnazione è un rimedio giuridico concesso dalla legge alle parti del processo (ed eccezionalmente a soggetti diversi dalle parti) al fine di ottenere la riforma di una sentenza o altro provvedimento giudiziario, mediante la richiesta di un nuovo esame della causa da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emanato, in modo da rimuoverne gli effetti negativi. I mezzi di impugnazione sono tassativamente previsti dalla legge: nel diritto processuale civile, sono previsti l'appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione, il regolamento di competenza e l'opposizione di terzo; nel diritto processuale penale, invece, sono previsti l'appello, il ricorso per Cassazione e la revisione; nel diritto processuale amministrativo, sono previsti l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per Cassazione. L'impugnazione può essere principale o incidentale, a seconda che sia proposta inizialmente ed autonomamente o che venga esperita contro lo stesso provvedimento già impugnato dall'altra parte mediante l'impugnazione principale. I predetti mezzi di impugnazione si distinguono in ordinari e straordinari: i primi possono essere esperiti entro i termini stabiliti dal legislatore ed impediscono il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; i secondi possono proporsi in qualsiasi momento contro una decisione divenuta ormai definitiva. Altra distinzione in materia di impugnazione è quella tra impugnazioni devolutive e non devolutive: le prime permettono al giudice dell'impugnazione un nuovo esame della causa già decisa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per cui la nuova sentenza si sotituisce alla precedente; le seconde, invece, permettono di denunciare determinati vizi della sentenza e comportano una nuova decisione solo se tali vizi vengono reputati sussistenti. Alcune impugnazioni hanno effetto sospensivo, poiché la loro proposizione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.