INFORMAZIONE DI GARANZIA

L'informazione di garanzia consiste in una comunicazione che viene inviata dal pubblico ministero all'indagato e alla persona offesa, quando è necessario compiere un atto cui il difensore ha diritto di assistere (c.d. atto garantito), e contiene l'indicazione delle norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, nonché l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia; l'atto garantito è nullo quando non è preceduto dall'informazione di garanzia (artt. 369, 369 bis, c.p.p.; L. 8.8.1995, n. 332).