INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI

Il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui è previsto dall'art. 637, c.p., a norma del quale: "chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103".