INGRESSO ABUSIVO NEL FONDO ALTRUI
Il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui è previsto dall'art. 637, c.p., a norma del quale: "chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103".
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