INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche è previsto dall'art. 617 quater, c.p., a norma del quale: "chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (comma I). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma (comma II). I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa (comma III). Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; £) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (comma IV)".