LITISPENDENZA

La litispendenza è uno degli effetti processuali conseguenti alla proposizione della domanda giudiziale: da tale momento, cioè, la lite pende dinanzi ad un determinato giudice. In senso stretto, la litispendenza si realizza quando due azioni identiche (per i soggetti, il petitum e la causa petendi) vengono proposte dinanzi a giudici differenti, per cui il giudice adito successivamente, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, può dichiarare con sentenza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, a norma dell'art. 39, c.p.c. (criterio della prevenzione).