MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO

Il reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto è previsto dall'art. 586, c.p., a norma del quale: "quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83 (Evento diverso da quello voluto dall'agente), ma le pene stabilite negli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 (Lesioni personali colpose) sono aumentate".