NOTIFICAZIONE

La notificazione è il mezzo mediante il quale un atto processuale viene portato a conoscenza di un soggetto del processo diverso dal giudice. In diritto processuale civile, se non è disposto altrimenti, la notificazione è effettuata dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere, mediante consegna di una copia dell'atto da notificarsi al destinatario (c.d. notificazione in mani proprie) o ad altra persona legittimata a riceverla (ex: una persona di famiglia, il portiere dello stabile in cui il destinario abita); subito dopo la consegna, l'ufficiale giudiziario redige, in calce all'originale, la relata di notica per certificare l'avvenuta notificazione; per effettuare la notificazione, l'ufficiale giudiziario può utilizzare anche il servizio postale, inviando l'atto in busta chiusa all'indirizzo del destinatario (artt. 136-151, c.p.c.). La noticazione, comunque, può essere effettuata, oltre che dall'ufficiale giudiziario, anche dall'aiutante ufficiale giudiziario, o dal messo del giudice di pace, o direttamente dai difensori, purché muniti di procura alle liti e autorizzati dal relativo Consiglio dell'Ordine. In diritto processuale penale, per assicurare che l'atto venga portato a conoscenza del destinatario con maggiore celerità, il regime delle notificazioni è stato semplificato: oltre ai modi tradizionali di consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria (seppure, in quest'ultimo caso, in ipotesi più limitate rispetto al passato) o dell'invio mediante il servizio postale, è stata prevista la possibilità di effettuare notificazioni attraverso il telefono, il telegrafo, il fax, o mediante ulteriori strumenti di comunicazione indicati dal giudice, in base alle circostanze del caso concreto (artt. 148-171, c.p.p.).