OCCULTAMENTO, CUSTODIA O ALTERAZIONE DI MERCI DI TRASPORTO

Il reato di occultamento, custodia o alterazione di merci di trasporto è previsto dall'art. 337 bis, c.p., a norma del quale: "chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 2.582 a € 10.329 (comma I). La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia (comma II). Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività (comma III)".