ORDINANZA

L'ordinanza è l'atto emanato dal giudice nel corso del processo, per regolarne il corretto svolgimento. In diritto processuale civile, l'ordinanza ha una funzione ordinatoria, poiché mira alla soluzione delle questioni che possono insorgere tra le parti del procedimento; si tratta di un provvedimento che può essere pronunciato dal giudice in udienza o fuori (in quest'ultimo caso deve essere comunicato alle altre parti), di regola deve essere motivato ed è revocabile e modificabile da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciato (artt. 131, 134, 351, c.p.c.). In diritto processuale penale, l'ordinanza viene emessa dal giudice per risolvere questioni incidentali o singoli punti del processo; essa deve essere sempre motivata a pena di nullità ed è revocabile (art. 125, c.p.p.). In diritto amministrativo, l'ordinanza è l'atto mediante il quale vengono posti degli ordini, creando divieti o obblighi (art. 20, R.D. 3.3.1934, n. 383; art. 38, L. 8.6.1990, n. 142).