PATTEGGIAMENTO

Il patteggiamento o applicazione della pena su richiesta delle parti è il procedimento speciale, disciplinato negli artt. 444-448, c.p.p., che consente di omettere il dibattimento e decidere allo stato degli atti, sulla base, cioè, degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e delle investigazioni difensive contenute nell'eventuale fascicolo del difensore. L'istanza di patteggiamento può essere formulata nel corso delle indagini preliminari o nel corso dell'udienza preliminare, fino a quando non siano state presentate le conclusioni, e presuppone, appunto, un accordo tra le parti che riguarda sia il rito sia la pena da irrogare in concreto; legittimati a presentare la richiesta sono: il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore munito di procura speciale. Si tratta di un rito premiale che consente di ridurre la pena fino a un terzo. L'istituto del patteggiamento è stato ampliato con la L. 12.6.2003, n. 134, che ha introdotto il c.d. patteggiamento allargato, per cui ora si distinguono due tipi di patteggiamento: il patteggiamento tradizionale, che può essere richiesto per i reati per i quali è stata concordata una pena detentiva non superiore a 2 anni (oltre all'eventuale pena pecuniaria) e il patteggiamento allargato, che può essere richiesto per i reati per i quali la pena detentiva oggetto dell'accordo tra le parti non superi i 5 anni (sola o congiunta a pena pecuniaria), in quest'ultimo caso, però, restano esclusi dal presente rito i procedimenti relativi a determinati gravi delitti, quelli relativi ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi, se la pena superi 2 anni. Le sentenze emesse in seguito a patteggiamento non possono essere appellate dall'imputato, né dal pubblico ministero, invero, quest'ultimo può proporre appello solo se la pena è stata applicata dal giudice che ha reputato ingiusto il dissenso del pubblico ministero.