PENE ACCESSORIE
Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come suo effetto penale (art. 20, c.p.). A norma dell'art. 19, c.p., "le pene accessorie per i delitti sono: l'interdizione dai pubblici uffici; l'interdizione da una professione o da un'arte; l'interdizione legale; l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (comma I). Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (comma II). Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna (comma III). La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni (comma IV)".
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