PENTIMENTO OPEROSO

Il pentimento operoso è una circostanza attentuante comune, che si applica in favore del soggetto agente, il quale, prima del giudizio, si è "adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato" (art. 62, n. 6, c.p.). Il pentimento operoso non va confuso con il recesso attivo, con il quale presenta delle similitudini: nel primo caso, infatti, la condotta è successiva al verificarsi dell'evento illecito, mentre nel secondo caso è antecedente.