PERICOLOSITÀ SOCIALE

La pericolosità sociale, presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza, è prevista dall'art. 203, c.p., a norma del quale: "agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (comma I)". La pericolosità sociale viene desunta dalla gravità del reato e dalla capacità a delinquere del colpevole (art. 133, c.p.).