PROCURATO ALLARME PRESSO L'AUTORITÀ
Il reato di procurato allarme presso l'Autorità è previsto dall'art. 658, c.p., a norma del quale: "chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 10 a 516".
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