PROCURATO ALLARME PRESSO L'AUTORITÀ

Il reato di procurato allarme presso l'Autorità è previsto dall'art. 658, c.p., a norma del quale: "chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da € 10 a € 516".