PROSTITUZIONE MINORILE

Il reato di prostituzione minorile è previsto dall'art. 600 bis, c.p., a norma del quale: "chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937 (comma I). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 a i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a € 5.164 (comma II). Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni 16, si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni (comma III). Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni 18 si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi (comma IV)".