PROVVISORIA ESECUZIONE

La provvisoria esecuzione è l'idoneità di un provvedimento giudiziale a costituire un titolo valido per esercitare l'azione esecutiva, prima ancora di passare in giudicato e diventare irrevocabile; in base al nuovo testo dell'art. 282, c.p.c., la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva per legge, tuttavia, il soccombente ha la facoltà di impugnarla e chiedere al giudice la sospensione, totale o parziale, dell'efficacia esecutiva (artt. 282, 283, 351, c.p.c.).