QUERELA

La querela è una condizione di procedibilità, ossia una di quelle condizioni in mancanza delle quali l'azione penale non può essere iniziata, né proseguita. In particolare, la querela è l'atto mediante il quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda contro il reato da lei subito, nelle ipotesi in cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza; salvo che la legge disponga diversamente, il diritto di querela deve essere esercitato entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato e la volontà punitiva del querelante deve sussistere per tutto il corso del procedimento, in effetti, la persona offesa, prima di presentare la querela, può manifestare, in maniera espressa o tacita, la sua volontà di rinunciarvi (c.d. rinuncia) o, dopo aver proposto la querela, la stessa può revocarla mediante l'istituto della remissione (artt. 120-126, c.p.; artt. 336 ss., c.p.p.).