RAGGUAGLIO FRA PENE PECUNIARIE E PENE DETENTIVE
L'art. 135, c.p., dispone che "quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 38, o frazione di 38, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
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