REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO

La reintegrazione nel possesso è l'azione attribuita al possessore e al soggetto che detiene la cosa per ragioni diverse dal servizio o dalla ospitalità (c.d. detentore qualificato), nelle ipotesi in cui gli stessi siano stati spogliati, violentemente ed occultamente, del potere di fatto che esercitano sulla cosa, al fine di consentire loro di essere reintegrati nel possesso (art. 1168, c.c.); tale azione è concessa anche al proprietario che ha la materiale disponibilità del bene, il quale, in tal modo, non deve fornire la più difficile prova del suo diritto di proprietà, bensì dimostrando di aver subito uno spoglio o una molestia, può ottenere l'immediata reintegrazione nel possesso o la cessazione della turbativa (art. 703, c.p.c.; D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n. 80).