RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

La responsabilità oggettiva ricorre in tutte le ipotesi in cui un fatto viene attribuito al soggetto agente anche se il suo verificarsi è indipendente dalla propria volontà. In materia penale, la responsabilità oggettiva si desume dall'art. 42, c.p., il quale, dopo aver sancito che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge (comma II), dispone che "la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione (comma III)". Tuttavia, in seguito all'entrata in vigore della Costituzione, le ipotesi di responsabilità oggettiva sono al centro di ampi dibattiti e, in particolare, si dubita sulla compatibilità della citata norma con il principio della responsabilità penale personale (art. 27, comma I, Cost.).