REVOCAZIONE

In diritto civile, la revocazione è prevista in relazione al testamento ed alla donazione e ne comporta la caducazione, nelle ipotesi stabilite dal legislatore: sopravvenienza di figli o discendenti legittimi, legittimati o adottivi del disponente; riconoscimento del figlio naturale, dopo la stipulazione dell'atto; mancata conoscenza del disponente circa l'esistenza di figlio al momento della compilazione dell'atto, ingratitudine del beneficiario della donazione (artt. 679-687, 800-809, c.c.). In diritto processuale civile, la revocazione è un mezzo di impugnazione che si propone dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e si basa sull'esistenza di circostanze ignorate nel corso del processo, ma che se fossero state conosciute avrebbero condotto ad una decisione diversa (artt. 395-403, c.p.c.); la revocazione può essere proposta esclusivamente per i motivi indicati dal codice di rito (art. 395, c.p.c.) e può essere ordinaria o straordinaria: nel primo caso impedisce il passaggio in giudicato della sentenza (art. 395, nn. 4, 5, c.p.c.), nel secondo caso, invece, può essere proposta anche sopo che si è formato il giudicato (art. 395, nn. 1, 2, 3, 6, c.p.c.).