RICOGNIZIONE

La ricognizione è un mezzo di prova tipico, previsto in materia penale e finalizzato all'individuazione di persone, cose, voci, suoni e di tutto ciò che sia già stato oggetto di percezione sensoriale (artt. 213-217, c.p.p.). In particolare, quando si procede a ricognizione personale, sono adottate una serie di cautele: il giudice invita la persona chiamata ad effettuare il riconoscimento (c.d. ricognitore) a descrivere la persona da riconoscere, indicando tutti i particolari che ricorda, poi la fa allontanare e predispone la scena, procurandosi la presenza di almeno due persone (c.d. distrattori) il più possibili somiglianti a quella da riconoscere ed invita quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, infine, viene fatto rientrare il ricognitore a cui il giudice chiede se riconosca qualcuno dei presenti e, in caso affermativo, lo invita ad indicare chi ha riconosciuto e se ne sia certo; se vi è fondata ragione di ritenere che il ricognitore possa essere influenzato o intimidito dalla persona sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto venga compiuto senza che quest'ultimo possa vedere il primo. Modalità analoghe si osservano quando la ricognizione ha ad oggetto una cosa.