RIMESSIONE DEL PROCESSO

La rimessione del processo è l'istituto previsto dagli artt. 45-49, c.p.p. al fine di determinare uno spostamento della competenza territoriale del giudice procedente (ed ugualmente competente per materia), in modo da assicurarne l'imparzialità. Dopo la riforma intervenuta con la L. 7.11.2002, n. 248 (Legge Cirami), che ha introdotto l'ipotesi del legittimo sospetto, la rimessione può essere chiesta "in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto". La richiesta di rimessione può essere presentata, alla Corte di Cassazione, dall'imputato, dal pubblico ministero presso il giudice che procede o dal procuratore generale presso la corte d'appello, e il nuovo giudice sarà individuato a norma dell'art. 11, c.p.p.