SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

Il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione è il reato previsto dall'art. 289 bis, c.p., a norma del quale: "chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da 25 a 30 anni (comma I). Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni 30 (comma II). Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo (comma III). Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da 2 a 8 anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da 8 a 18 anni (comma IV). Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da 20 a 24 anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da 24 a 30 anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferore a 10 anni; nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a 15, nell'ipotesi prevista dal terzo comma (comma V)".