SOMMARIE INFORMAZIONI

Le sommarie informazioni utili per le investigazioni possono essere assunte, ad opera degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria, dall'indagato o dalle altre persone informate sui fatti, secondo le norme contenute negli artt. 350, 351, c.p.p. In particolare, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono assumere le sommarie informazioni dall'indagato libero (altrimenti l'interrogatorio sarà condotto dal pubblico ministero), in presenza del difensore, dopo avergli dato gli avvertimenti di cui all'art. 64, c.p.p. (le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; può anche non rispondere ad alcune domanda, ma il procedimento seguirà il suo corso; se renderà dichiarazioni su fatti dai quali emergerà la responsabilità di altri, in relazione ad essi assumerà la qualifica di testimone); tali dichiarazioni potranno essere utilizzate dal giudice nel corso delle idagini preliminari e dell'udienza preliminare, per adottare i provvedimenti che si reputano necessari, nonché nella fase dibattimentale, ai fini delle contestazioni e delle letture. Nell'ambito delle sommarie informazioni provenienti dall'indagato, rientrano anche le dichiarazioni spontanee rese da quest'ultimo (libero o arrestato) agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, nonché le informazioni rese agli ufficiali di polizia giudiziaria sul luogo del reato o nell'immediatezza di esso, anche in assenza del proprio difensore; nel primo caso, le sommarie informazioni potranno essere utilizzate nel corso del dibattimento ai fini delle contestazioni, come prova della credibilità dello stesso imputato, nel secondo caso, invece, potranno servire solo per indirizzare le indagini preliminari. Le sommarie informazioni, inoltre, possono essere assunte dalla polizia giudiziaria anche dalle persone informate sui fatti, ossia dalle "persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini" e che, pertanto, potranno essere chiamate ad assumere lo status di testimone.