SOTTRAZIONE DI COSE COMUNI
Il reato di sottrazione di cose comuni è previsto dall'art. 627, c.p., a norma del quale: "il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da 20 a 206 (comma I). Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse eccede la quota a lui spettante (comma II)".
- Precedente SOSPENSIONE DEL PROCESSO
- Successivo SPECIALITÀ