T.A.R.

Il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) è l'organo di giustizia amministrativa di primo grado, la cui istituzione, prevista già nel testo originario della Costituzione (art. 125, comma II, Cost.), è avvenuta con la Legge 6.12.1971, n. 1034. Il T.A.R. ha sede in ogni capoluogo regionale, ma, in alcune regioni, sono state create delle sedi distaccate (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Trentino-Alto Adige). Per quanto riguarda la struttura, ogni T.A.R. è composto da un presidente e da un minimo di 5 magistrati amministrativi, denominati, in base all'anzianità di servizio, "consiglieri", "primi referendari" e "secondi referendari"; le decisioni sono assunte da un collegio giudicante formato da 3 giudici. Per quanto riguarda la competenza, il T.A.R. ha una giurisdizione generale di legittimità in relazione agli atti lesivi di interessi legittimi e, nelle materie indicate tassativamente dalla legge, ha anche una giurisdizione eccezionale di merito; in alcune materie, inoltre, il T.A.R. ha giurisdizione pure in relazione ai diritti soggettivi, la cui cognizione, di regola, è riservata al giudice ordinario. Ogni T.A.R. è competente a giudicare circa i ricorsi amministrativi rivolti contro atti emanati da enti o organi della Pubblica amministrazione che operano nell'ambito regionale, nonché in relazione ai ricorsi che riguardano atti di organi centrali dello Stato e di enti pubblici ultraregionali, i cui effetti sono limitati territorialmente alla circoscrizione dello stesso T.A.R.; altrimenti, in riferimento ad atti emessi da enti ultraregionali, la competenza spetta al T.A.R. della regione in cui ha sede l'ente; mentre, per gli atti emanati dagli organi centrali dello Stato, la competenza è attribuita al T.A.R. di Roma. Le sentenze emesse dal T.A.R. sono immediatamente esecutive e possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato.