TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo di conciliazione viene compiuto dal giudice civile al fine di comporre la controversia e far cessare la materia del contendere (artt. 183, 185, 199, 320, 350, 410, 420, 708, 711, c.p.c.). In materia di lavoro, il codice di rito prevede che, prima dell'instaurazione del giudizio civile, debba essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la commissione di conciliazione.