TERMINE

Il termine, in generale, indica il momento futuro e certo, stabilito dalla legge o indicato dalla parti, dal quale dipende la produzione di determinati effetti giuridici (termine iniziale o dies a quo) o, al contrario, la loro cessazione (termine finale o dies ad quem). Di regola, il termine viene computato in ore, giorni, mesi o anni, seguendo il calendario comune, senza tener conto dell'ora o del giorno iniziale, mentre sono computati l'ora o il giorno finale; se il termine finale cade in un giorno festivo, viene prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. Nel diritto civile, il termine è un elemento accidentale del negozio giuridico, accanto alla condizione e al modus (artt. 1183 ss., c.c.); in materia di contratti, inoltre, è importante il termine essenziale che indica il momento oltre il quale la prestazione non può essere più eseguita, per cui, trascorso inutilmente il termine essenziale, il contratto si considera risolto di diritto (art. 1457, c.c.). In diritto processuale civile, il termine può essere legale, se è stabilito dalla legge, o giudiziale, se è fissato dal giudice; il termine legale, a sua volta, è perentorio, quando non può essere abbreviato o proprogato neppure in base alla volontà delle parti e la sua inosservanza determina la decadenza del diritto o la nullità dell'atto, o ordinatorio, quando non viene stabilito a pena di decadenza e può essere prorogato o abbreviato dal giudice (artt. 152-155, c.p.c.). Inoltre, si distingue tra termine dilatorio e termine acceleratorio: è dilatorio il termine prima del quale un atto non può essere compiuto, è acceleratorio il termine entro il quale l'atto deve essere compiuto. Anche in diritto processuale penale, il termine può essere ordinatorio, dilatorio o perentorio (artt. 172-176, c.p.p.). Al riguardo, merita un accenno il fenomeno della restituzione nel termine disciplinato dall'art. 175, c.p.p.: il comma I prevede l'istituto generico, secondo il quale, "il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore"; mentre il comma II prevede istituti specifici in relazione alla sentenza contumaciale e al decreto penale di condanna, mediante i quali l'imputato, a sua richiesta, è restituito nel termine per proporre impugnazione o opposizione, "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica". In diritto processuale amministrativo, il termine indica il momento dal quale l'atto diventa efficace (termine iniziale) o il momento dal quale l'atto perda la sua efficacia (termine finale); in entrambi i casi, il termine rappresenta un elemento accidentale dell'atto amministrativo, che può essere stabilito solo in relazione a provvedimenti discrezionali, purché non ne alteri il contenuto tipico.