TESTIMONIANZA

La testimonianza è la narrazione di circostanze che riguardano l'oggetto del processo da parte di un soggetto, diverso dalle parti di causa, che, sotto giuramento, riferisce fatti di cui è a conoscenza. In diritto processuale civile, la testimonianza è soggetta a limiti precisi, sanciti dal codice civile (artt. 2721-2726, c.c.), secondo il quale, non è ammessa: per provare contratti, "quando il valore dell'oggetto eccede le 2,58 euro", anche se "l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto delle qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza" (art. 2721, c.c.); per provare patti anteriori, contemporanei o posteriori ad un accordo scritto; per provare un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta ad sustantiam o ad probationem. La testimonianza, tuttavia, è ammessa in ogni caso: "quando vi è un principio di prova per iscritto"; "quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta"; "quando il contrente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova" (art. 2724, c.c.). L'ammissione della prova testimoniale deve essere richiesta, al giudice, dalla parte interessata, la quale ha l'onere di indicare le persone da interrogare e le circostanze oggetto di testimonianza, articolate in singoli capitoli di prova; il giudice si pronuncia al riguardo mediante ordinanza e, in caso di accoglimento della richiesta di ammissione, i testimoni vengono citati, a cura del richiedente, all'udienza nella quale devono essere ascoltati. I testimoni regolarmente citati hanno l'obbligo di comparire all'udienza per rendere la testimonianza e, dopo aver prestato giuramento, ripetendo la formula di rito, con la quale si impegnano a dire la verità, riferiscono le circostanze sulle quali vengono interrogati (artt.244-257, c.p.c.). In diritto processuale penale, la testimonianza è un mezzo di prova tipico, disciplinato dal codice di rito negli artt. 194-207; 497-500, c.p.p., e viene esperito, generalmente, nel corso dell'istruzione dibattimentale o, nei casi previsti dalla legge, può essere anticipato nel corso dell'incidente probatorio. Il testimone viene esaminato sui fatti oggetto di prova e non può deporre sulla moralità dell'imputato, a meno che si tratti di fatti specifici, volti a qualificare la personalità di quest'ultimo in relazione al reato e alla pericolosità sociale; l'esame deve vertere, comunque, su fatti determinati e non può avere ad oggetto voci correnti nel pubblico, né possono essere espressi apprezzamenti o giudizi personali, salvo che non sia possibile scinderli dalla deposizione dei fatti. Si parla di testimonianza indiretta o de relato, "quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone", le quali, su richiesta di parte, sono chiamate dal giudice a deporre (art. 195, c.p.p.). Anche in diritto processuale amministrativo, in sede di giurisdizione di merito, è ammessa la testimonianza.