USO LEGITTIMO DELLE ARMI
L'uso legittimo delle armi rileva, in materia penale, come causa di giustificazione ed è codificata dal legislatore nell'art. 53, c.p., a norma del quale: "ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti (art. 51: Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere; art. 52: Difesa legittima), non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (comma I). La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza (comma II). La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica (comma III)".
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