ESAME AVVOCATO 2013/2014. Tracce dei pareri di diritto penale e spunti per una possibile soluzione



ESAME AVVOCATO 2013/2014. Tracce pareri di diritto penale e spunti per una possibile soluzione

TRACCIA 1

Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonché assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un’edicola che veniva distrutta.

Mevio decedeva sul colpo.

Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d’ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.

La consulenza tecnica espletata in corso d’indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.

Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.

Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato.

Spunti per una possibile soluzione

Nell’analizzare la fattispecie concreta, è necessario prendere in esame la condotta complessiva di Tizio che, in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, si pone alla guida di un autoveicolo di grossa cilindrata, di cui perde il controllo durante la marcia, provocando un incidente in cui rimane ucciso sul colpo un pedone in transito su un marciapiede e viene distrutta un’edicola posta sulla strada.

Dunque, Tizio potrebbe essere chiamato a rispondere, innanzitutto, dell’omicidio del pedone e, come suggerito anche dalla traccia in oggetto, il primo nodo da dirimere riguarda proprio l’elemento soggettivo che ha sorretto l’azione dal reo: omicidio doloso (art. 575, c.p.) o omicidio colposo (art. 589, c.p.)?

Esclusa la configurabilità del dolo intenzionale e diretto, è opportuno soffermarsi sulla differenza tra dolo eventuale o indiretto e colpa cosciente o con previsione, oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza.

Il dolo eventuale si configura quando il soggetto agisce “senza il fine di commettere il reato” e si rappresenta “la commissione di un reato soltanto come conseguenza possibile di una condotta diretta ad altri scopi”; la colpa cosciente, invece, si ha quando “il soggetto si rappresenti la possibilità dell’evento lesivo, ma confidi nella sua concreta non verificazione” (Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte generale). Insomma, secondo la prevalente teoria, c.d. dell’accettazione del rischio, per aversi dolo eventuale non è sufficiente la rappresentazione mentale della concreta possibilità di verificazione dell’evento, piuttosto occorre che il soggetto agente abbia agito anche a costo di provocare l’evento criminoso da lui non voluto direttamente, accettandone, appunto, il rischio; al contrario, se il soggetto, pur prospettando la possibilità del verificarsi dell’evento criminoso, non ne accetta il rischio e confida nella sua capacità di evitarlo, si ricadrà nella colpa cosciente.

In un caso analogo, la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di configurare il reato di omicidio doloso, seppure fondato su dolo eventuale, sottolineando che “occorre […] accertare, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, che l’agente abbia accettato come possibile la verificazione dell’evento, non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente: ed è, altresì, necessario un quid pluris rispetto alla sola previsione dell’evento (che pure caratterizza la colpa cosciente), cioè l’accettazione, hic et nunc, della concreta probabilità che questo, ancorché non direttamente voluto, abbia a realizzarsi, non desistendo l’agente dalla sua condotta, che continua ad essere dispiegata anche a costo di determinare l’evento medesimo. In sostanza, accettazione del rischio non significa accettare solo quella situazione di pericolo nella quale si inserisce la condotta del soggetto e prospettarsi solo che l’evento possa verificarsi, che tanto costituisce anche il presupposto della colpa cosciente; significa accettare anche la concreta probabilità che si realizzi quell’evento, direttamente non voluto” (Cass. pen., Sez. IV, n. 11222 del 24 marzo 2010).

Inoltre, sempre la Suprema Corte ha precisato che, “in occasione di un sinistro stradale con esito mortale, l’alterazione psicofisica del responsabile dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non vale a trasformare la colpa cosciente in dolo eventuale”; si esclude in radice la sussistenza dell’elemento rappresentativo del dolo: anche se l’automobilista avesse previsto concretamente l’investimento e la morte di un’altra persona, non si potrebbe affermare che egli si fosse “messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno” (Cass. pen., Sez. I, n. 20465 del 5 aprile 2013).

Insomma, a carico di Tizio, si potrebbe ravvisare l’ipotesi di omicidio colposo, seppure aggravato per aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per di più, in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 589, comma 3, nn. 1 e 2, c.p.).

Con la sua condotta, però, Tizio ha commesso una pluralità di azioni, per cui, oltre al reato di omicidio colposo, potrebbero essergli contestati anche la “guida sotto l’influenza dell’alcool” (art. 186, C.d.S.) e la “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187, C.d.S.), anche perché, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, “in caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura un’ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 84, c.p.” (Cass. pen., Sez. Iv., n. 46441 del 30 novembre 2012).

Escluso il dolo nella condotta di Tizio, si potrebbe escludere, invece, il reato di danneggiamento (art. 635, c.p.) per la distruzione dell’edicola, in quanto quest’ultimo non è punibile a titolo di colpa, seppure cosciente o con previsione.

TRACCIA 2

Durante la spedizione postale, alcuni assegni circolari inviati in pagamento già compilati anche nell’indicazione del beneficiario, vengono rubati.

Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di 3 di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest’ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità di Caio, versa in Banca gli assegni senza alcuna manomissione e, nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.

A seguito della denuncia dell’istituto di credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento) si scopre che gli assegni sono stati incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di sorveglianza della Banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l’apertura del conto di Tizio (pregiudicato già segnalato presso gli archivi della polizia), viene identificato e sottoposto a procedimento penale.

Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili.

Spunti per una possibile soluzione

Come richiesto esplicitamente dalla traccia in oggetto, compito del candidato è quello di individuare le ipotesi di reato riconducibili alla condotta complessiva tenuta da Tizio che incassa tre assegni pur conoscendo la loro provenienza illecita e, per fare ciò, si serve anche di un documento falso. Di conseguenza, da una prima analisi, sembrano configurarsi le ipotesi di riciclaggio (art. 648 bis, c.p.) o ricettazione (art. 648, c.p.) e di truffa (art. 640, c.p.).

Innanzitutto, si potrebbero esaminare i reati di riciclaggio e di ricettazione, per poi distinguerli citando una pronuncia della Corte di Cassazione, la quale, in un caso del tutto analogo, ha ricordato che nel delitto di riciclaggio sono ricomprese numerose fattispecie, per cui tale delitto non è “più distinguibile da quello di ricettazione sulla base dei delitti presupposti”, ma “si differenzia strutturalmente dal secondo reato oltre che nell’elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell’elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall’art. 648 bis, c.p. La giurisprudenza, pertanto, è stata attenta a sottolineare che nelle ipotesi in cui il soggetto agente ponga in essere una condotta che non sia idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, il fatto non può che ricadere – concorrendone le condizioni – sotto la più ampia fattispecie della ricettazione” (Cass. pen., n. 47932 del 22 dicembre 2011).

Proprio sulla base di tale distinzione, si potrebbe prospettare a carico di Tizio l’imputazione per il delitto di ricettazione, poiché quest’ultimo, pur avendo posto in essere una condotta dolosa, essendo consapevole della provenienza illecita dei titoli di credito intestati a Caio, si è limitato a presentare gli assegni già compilati senza manometterli, ovvero senza effettuare alcuna operazione idonea “ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

E riguardo all’esibizione di documenti falsi per l’apertura del conto corrente, con il nome del beneficiario degli assegni di provenienza illecita, Tizio potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di truffa, ai sensi dell’art. 640, c.p., poiché si tratta di azioni che “non ostacolano l’accertamento sull’origine delittuosa della res, ma creano incertezza sull’identità del soggetto percettore del titolo e connotano un’azione delittuosa qualificabile [appunto] come truffa” (Cass. pen., Sez. II, n. 47088 del 14 ottobre 2003).

Infine, sempre la presentazione del documento falso con la propria fotografia ma con le generalità di Caio, potrebbe determinare anche la configurabilità del reato di falsità materiale commessa dal privato, ai sensi dell’art. 482, c.p., che, in genere, non viene ricompreso nel reato di truffa, ma concorre con esso.

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