L'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti processuali.



Vediamo dunque cosa cambia in concreto nella redazione degli atti processuali.

Con riferimento all'atto di citazione deve essere indicato sia il codice fiscale dell'attore che del convenuto, nonchè delle persone che rispettivivamente li rappresentano e assistono e del difensore della parte attrice. Per quanto concerne le c.d. "persone che rispettivente li rappresentano e assistono" non si fa riferimento nè ai difensori nè ai rappresentanti legali delle persone giuridiche, per cui per queste ultime dovrà inserirsi il codice fiscale o la partita IVA per le persone giuridiche che ne sono dotate.

Nella comparsa di costituzione dovrà indicarsi semplicemente il codice fiscale del convenuto e del suo difensore.

In altri atti,(quali ad esempio la comparsa conclusionale, il ricorso, il precetto) sarà sufficiente l'indicazione del codice fiscale del difensore, tranne nel caso in cui la parte stia in giudizio personalmente, in questo caso si dovrà chiaramente indicare il codice fiscale della parte stessa.

Veniamo a considerare quali possono essere le conseguenze di una eventuale omissione del codice fiscale. Sul punto si segnala una recentissima ordinanza del Tribunale di Varese del 16 aprile 2010, secondo la quale l'omessa indicazione del codice fiscale non può tradursi in una ipotesi di nullità. In primo luogo, perchè la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo non può essere pronunciata laddove la nullità non è comminata dalla legge (art. 156, comma I, c.p.c.); in secondo luogo, il raggiungimento dello scopo, comunque preclude l’insorgere della patologia invalidante (art. 156, comma III, c.p.c.).

E’ vero, aggiunge il tribunale di merito, che l’art. 164, comma I, c.p.c. afferma essere la citazione nulla se omesso o assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163 c.p.c. (e proprio nel n. 2 si innesta la modifica legislativa con introduzione dell’obbligo di indicazione del codice fiscale): ma tale inciso va ricondotto alla identificazione “della persona della parte”, secondo una interpretazione che sia coerente con il sistema ed impedisca mere nullità formali non giustificate dalla violazione del diritto di difesa altrui. Ed, allora, sulla scorta di una giurisprudenza ben consolidata, la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 163 n. 2, può essere pronunciata soltanto se e quando l’omissione determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte, altrimenti l’omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante l’atto giudiziale.
 
Ciò che potrebbe al limite configurarsi non è quindi certamente la nullità dell'atto, ma una mera sollecitazionedi ad una condotta che vada a rimuovere tale irregolarità.

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