Riforma. Cos'è la negoziazione assistita da uno o più avvocati?

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.



La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine sopra detto.

La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di nullita', in forma scritta ed è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati che certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita' professionale.

E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

  • La negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale?

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

  • L’improcedibilità può essere eccepita in qualsiasi momento?

L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3.

Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

Sono esclusi:

a) i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

c) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) i procedimenti in camera di consiglio;

e) l'azione civile esercitata nel processo penale.

  • L’esperimento della negoziazione assistita preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari?

No. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

  • Cosa accade in caso di non accettazione dell’invito e mancato accordo?

L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.

  • L’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo?

Sì. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

  • L’accordo deve essere trascritto nel precetto?

Sì, l’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480 secondo comma c.p.c. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione , per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

  • Un avvocato può impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato?

No. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

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