Riforma Giustizia: arretrato e trasferimento in sede arbitrale.

Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti.



Con il decreto sulla giustizia convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014, si è sancito il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria al fine dell’eliminazione dell’arretrato.

Le cause che possono essere trasferite in sede arbitrale sono quelle pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e che:

- Non hanno ad oggetto diritti indisponibili;

- Non vertono in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

- Tutte quelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.

Le parti possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale.

  • Se una delle parti è una pubblica amministrazione?

Il consenso della P.A. alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la P.A. esprima il dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta solo per:

- Le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro.

Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni, ferme le preclusioni e le decadenze intervenute dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’Ordine del Circondario i cui ha sede il tribunale ovvero la Corte di Appello per la nomina per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000.

  • Come sono scelti gli arbitri?

Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo  e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso.

  • Un consigliere dell’ordine può assumere l’incarico arbitrale?

No, la funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale sono incompatibili. L’incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

  • Dopo che il procedimento prosegue davanti agli arbitri restano fermi gli effetti sostanziali e processuali?

Sì. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

  • Se il procedimento arbitrale non si conclude, entro quanto tempo il processo deve essere riassunto?

Quando la trasmissione e' disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. E’ in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni.

  • Quando il processo e' riassunto il lodo non puo' essere piu' pronunciato. Cosa accade se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine?

Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.

CONSULTA ANCHE:

- Giustizia civile. Decreto legge coordinato.Testo del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

- Giustizia Civile. Legge 10 novembre 2014 n. 162.Conversione in legge sulla degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

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