Art. 183 Codice di Procedura Penale. Sanatorie generali delle nullitą .

183. Sanatorie generali delle nullità.

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità [c.p.p. 180, 181] sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.