Art. 33 quinquies Codice di Procedura Penale. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.

33-quinquies. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.

1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare (2).

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(1) Il capo VI-bis con gli articoli da 33-quinquies a 33-nonies sono stati aggiunti dall'art. 170, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) Il capo VI-bis con gli articoli da 33-quinquies a 33-nonies sono stati aggiunti dall'art. 170, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.