Art. 445 Codice di Procedura Penale. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [c.p.p. 535, 691] né l'applicazione di pene accessorie [c.p. 19] e di misure di sicurezza [c.p. 215], fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale (1).

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento [c.p.p. 524], non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi [c.p.p. 651]. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna (2).

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (3).

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(1) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1, già modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, L. 12 giugno 2003, n. 134.

(2) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1, già modificato dall'art. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, L. 12 giugno 2003, n. 134.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, L. 12 giugno 2003, n. 134.