Art. 464 Codice di Procedura Penale. Giudizio conseguente all'opposizione.
464. Giudizio conseguente all'opposizione.
1. Se l'opponente (461) ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5 (132, 160 att.). Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato (438), il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta (461 39, il giudice emette decreto di giudizio immediato (4) (9).
2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione [c.p. 162, 162-bis] contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1 (5) (8).
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna (6).
4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione [c.p.p. 463] (7).
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(1) Gli attuali primi tre periodi così sostituiscono l'originario primo periodo, ai sensi dell'art. 37, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Successivamente il secondo periodo è stato così modificato dall'art. 2-nonies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144.
(2) Gli attuali primi tre periodi così sostituiscono l'originario primo periodo, ai sensi dell'art. 37, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Successivamente il secondo periodo è stato così modificato dall'art. 2-nonies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144.
(3) Gli attuali primi tre periodi così sostituiscono l'originario primo periodo, ai sensi dell'art. 37, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Successivamente il secondo periodo è stato così modificato dall'art. 2-nonies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 81 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1991, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. La stessa Corte, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1992, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; con sentenza 19-23 maggio 2003, n. 169 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 81 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1991, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. La stessa Corte, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1992, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
(6) Comma così sostituito dall'art. 37, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 9-22 aprile 1997, n. 114 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 464 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 81 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1991, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo e secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. La stessa Corte, con sentenza 28 gennaio-13 febbraio 2015, n. 14 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2015, n. 7 - Prima serie speciale) corretta con Ordinanza 15-24 aprile 2015, n. 69 (Gazz. Uff. 29 aprile 2015, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
(9) Comma dapprima modificato dall'art. 37 , comma 3, l. 16 dicembre 1999, n. 479, successivamente modificato dall'art. 2-nonies, comma 3, 3d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000, n. 144 e, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 48, l. 23 giugno 2017, n. 103, che ha inserito le seguenti parole:«si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis;».