Art. 118 Codice Penale. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.

118. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene [c.p. 70, n. 1] concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 7 febbraio 1990, n. 19, in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.