Art. 19 Codice Penale. Pene accessorie: specie.

19. Pene accessorie: specie.

Le pene accessorie per i delitti [c.p. 77, 98, 140, 166, 389; c.p.p. 662; c.n. 1082] sono:

1. l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28, 29];

2. l'interdizione da una professione o da un'arte [c.p. 30, 31] (1);

3. l'interdizione legale [c.p. 32];

4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (2);

6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [c.p. 316, 671] (3) (4).

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 35];

2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (5).

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [c.p. 36, 165] (6)

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [c.p. 671] (7).

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(1) L'art. 448, secondo comma, c.p., dispone che la condanna per taluno dei delitti preveduti negli artt. 439, 440, 441 e 442 del codice penale, importa l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per anni cinque, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata non inferiore ad anni cinque. Vedi, l'art. 85, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(2) Numero aggiunto dall'art. 5, L. 27 marzo 2001, n. 97.

(3) L'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito le parole "potestà dei genitori" con le parole "responsabilità genitoriale"; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.

(4) Comma così sostituito dall'art. 118, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(5) Comma così sostituito dall'art. 118, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(6) Vedi l'art. 9, L. 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa.

(7) Vedi l'art. 79, L. 22 dicembre 1975, n. 685, sugli stupefacenti.