Art. 206 Codice Penale. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

206. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

Durante l'istruzione o il giudizio [c.p. 400, 479, 486; c.p.p. 312, 313], può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente [c.c. 414], o l'ubriaco abituale [c.p. 94], o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti [c.p. 95], o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio [c.p. 223] o in un manicomio giudiziario [c.p. 222], o in una casa di cura e di custodia [c.p. 219] (1).

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose [c.p. 203].

Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa (2) (3).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario. L'art. 62, L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario indica gli ospedali psichiatrici giudiziari come istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza al posto dei manicomi giudiziari.

(2) Vedi l'art. 68, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 4-16 giugno 1970, n. 96 (Gazz. Uff. 1° luglio 1970, n. 163), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17-29 novembre 2004, n. 367 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, ediz. straord. - Prima Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale. In precedenza la stessa Corte, con sentenza 30 maggio-6 giugno 1973, n. 74 (Gazz. Uff. 13 giugno 1973, n. 151), aveva dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 13, quinto comma, Cost.; con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 141 (Gazz. Uff. 4 agosto 1982, n. 213), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, secondo comma, Cost. e, con sentenza 7-11 giugno 1999, n. 228 (Gazz. Uff. 16 giugno 1999, n. 24 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost.