Art. 32 ter Codice Penale. Incapacitą  di contrattare con la pubblica amministrazione.

32-ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (1).

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (2).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 120, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. L'art. 448, secondo comma, c.p., così come modificato con l'art. 1 del D.L. 11 aprile 1986, n. 104, dispone che la condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442 del codice penale, importa l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per anni cinque, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata non inferiore ad anni cinque.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.».